La negoziazione assisitita tra separazione e divorzio consensuale


Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, c.d. decreto ‘sblocca Italia’, agli artt. 6 e 12 apporta, tra l’altro, consistenti novità in materia di separazione consensuale e divorzio consensuale.

Attraverso l’istituto della negoziazione assistita da un avvocato, infatti, è possibile addivenire a una separazione consensuale o a un divorzio consensuale (cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio) nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in tempi molto veloci, a costi dell'avvocato contenuti e mediante una procedura semplificata.
La rapidità della procedura (in ipotesi pochissimi giorni) di separazione consensuale o divorzio consensuale deriva dal fatto che non è necessario l’intervento del Tribunale: i coniugi, anziché depositare (tramite un avvocato o personalmente) un ricorso avanti al Tribunale in cui chiedono la separazione o il divorzio, potranno rivolgersi direttamente a un avvocato così da formalizzare un accordo di negoziazione assistita appunto per il divorzio o la separazione consensuale.
L’accordo di negoziazione assistita da un avvocato, una volta sottoscritto dai coniugi, si sostituisce alla sentenza di divorzio o separazione consensuale.
I vantaggi sottesi all’introduzione di questo nuovo istituto relativo alla negoziazione assistita da un avvocato per il divorzio o la separazione consensuale sono anzitutto rappresentati dal fatto che si tratta di una procedura veloce, che consente tempi molto più brevi rispetto a quelli delle corrispondenti procedure di separazione e divorzio da seguire in Tribunale.
La procedura è veloce perché l’avvocato che segue la negoziazione assistita per la separazione o il divorzio consensuale può formalizzare un tale accordo che sostituisce la sentenza, e previa autorizzazione della procura competente, trasmetterlo al Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Anche in ragione delle rapidità di esecuzione della procedura, i costi per l’assistenza dell'avvocato nella negoziazione assistita per la separazione consensuale o il divorzio consensuale saranno verosimilmente dei costi inferiori a quelli della corrispondente procedura in Tribunale
La negoziazione assistita da un avvocato per il divorzio o la separazione consensuale è possibile anche:
- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap grave.
Se il Procuratore non ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo trasmetterà entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che entro trenta giorni fisserà udienza per la comparizione delle parti.
Se invece non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’accordo sarà sempre trasmesso al Procuratore della Repubblica ma solo per un nullaosta.
In ogni caso nell’accordo si deve indicare che gli avvocati hanno tentato la conciliazione dei coniugi, li hanno informati dell’esistenza della mediazione familiare e dell’importanza che il figlio minore trascorra il tempo adeguato con i genitori. 
Gli avvocati dovranno poi inviare all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto la copia autenticata dell’accordo.
La decisione dei coniugi di addivenire a una separazione o a un divorzio deve inoltre essere necessariamente consensuale: l’accordo di separazione può essere già nella sostanza raggiunto dalle parti che si rivolgono all’avvocato oppure può trovarsi a seguito dell’attività dell’avvocato che riceve l’incarico per la negoziazione assistita.
Come indicato, per addivenire a un accordo di divorzio è necessario che i coniugi abbiano avuto la separazione da almeno 6 mesi per la separazione consensuale e 1 anno per quella giudiziale.
La legge in commento prevede anche la possibilità che i coniugi stipulino la convenzione di divorzio o separazione consensuale direttamente avanti il sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio, con l’assistenza facoltativa dell’avvocato. I presupposti di tale separazione sono i medesimi della negoziazione assistita dall’avvocato.
I limiti di tale procedura, in cui le parti non sono assistite da un avvocato divorzista o matrimonialista, possono essere individuati:
- nel fatto che tale accordo di separazione formalizzato avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la previsione lascia dunque intendere che, invece, negli accordi di negoziazione assistita da un avvocato per la separazione e il divorzio consensuale vi sia libertà di prevedere anche un tale contenuto ulteriore;
- nell’assenza del controllo di un soggetto terzo (l'avvocato appunto) che, formando l’accordo di divorzio o separazione consensuale che le parti concludono, può consigliarle sulle scelte da intraprendere e controllare che l’accordo sia attuabile e valido.

Documenti allegati

Formulario art 12

Formulario art 6

Formulario negoziazione

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