Patrocinio a spese dello stato
Al fine di garantire a chiunque l’accesso alla giustizia, lo Stato Italiano consente ai non abbienti di ottenere comunque l’assistenza legale necessaria senza sostenerne i relativi costi. Poiché di detti costi si fa carico lo Stato, i requisiti necessari per il riconoscimento di tale beneficio sono puntualmente regolamentati dalla legge italiana.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta sia nell’ambito di procedimenti civili – amministrativi (Lg. n. 134/2001 come modificata dal D.P.R. n. 115/2002), sia nell’ambito di procedimenti penali (DPR n. 115/2002) purchè sussistano le seguenti condizioni:
- Requisito soggettivo: essere cittadino italiano, ovvero straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, ovvero ancora apolide. Possono altresì richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
- Requisito oggettivo: percepire un reddito annuo inferiore ad € 11.369,24;
- E’ altresì richiesta la non infondatezza del diritto fatto valere. Al fine di tale valutazione, occorre allegare alla domanda la documentazione idonea a dimostrare il diritto fatto valere.
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
- in ambito civile – amministrativo: nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, nonché nelle istanze che potranno essere proposte e sottoscritte dalle parti personalmente;
- in ambito penale: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni), per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Documenti allegati
Domanda di ammissione Tribunale di Busto Arsizio
Domanda di ammissione Tribunale di Milano
Domanda di ammissione Tribunale di Novara
Domanda di ammissione Tribunale di Varese
Domanda di ammissione Tribunale di Verbania