Addebito della separazione

Addebito della separazione

Diritto di famiglia

Uno dei due coniugi può agire in giudizio per ottenere la declaratoria di separazione coniugale giudiziale, con addebito della separazione stessa a carico dell’altro coniuge, se questi ha palesemente e reiteramente violato i doveri di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia posti dall’art. 143 c.c..
Ai sensi dell'articolo 151 del Codice civile, il giudice adito per la separazione coniugale dichiara, nella misura in cui ne ricorrano i presupposti e se ne è fatta richiesta, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione della sua condotta non conforme ai doveri derivanti dal matrimonio. 

La pronuncia di addebito richiede una specifica domanda di una delle parti. La violazione dei doveri si verifica nell’esempio classico in cui il coniuge ha violato il dovere di fedeltà, instaurando una stabile relazione extraconiugale con altra donna/uomo, che frequentava (e frequenta) con assiduità.

Il comportamento tenuto dal coniuge infedele, tale da far apparire ai terzi l’infedeltà compiuta dal marito, costituisce senza dubbio causa primaria della separazione richiesta dalla signora Boschiroli, la quale è stata indotta ad agire giudizialmente a seguito delle offese subite al decoro, alla sensibilità morale ed alla reputazione. Come noto, l'art. 143 c.c., impone l'obbligo di fedeltà, la cui violazione, rappresenta indiscutibilmente e pacificamente causa d'addebito della crisi matrimoniale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 2/10/2012 n. 16767; Cass. 12/6/2006 n. 13592; Cass. 7/12/2007 n. 25618). La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass. 13/7/1998 n. 6834). Ai fini dell’addebitabilità della separazione personale, il comportamento del coniuge che sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi dei terzi la sua infedeltà costituisce di per sé, a prescindere dall’effettiva ricorrenza dell’adulterio, causa di menomazione della dignità dell’altro coniuge e, quindi, violazione dei doveri derivanti dal matrimonio (Cass. 3/1/1991 n. 26). Come noto, “é onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19/12/2012 n. 23426).

Il coniuge che subisce l’infedeltà, a seguito delle umiliazioni e del comportamento oltraggioso dell’altro, potrebbe cadere in una grave crisi depressiva, con forte riduzione di peso, inappetenza, astenia e difficoltà all’addormentamento. Per consolidata giurisprudenza, “integra gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’abbandono del domicilio coniugale in assenza di una giusta causa che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza”
(Trib. Taranto 10/2/2012; Trib. Massa 22/8/2000).

L’addebito della separazione comporta conseguenze di tipo economico nei confronti del coniuge al quale la separazione è stata addebitata. Quest'ultimo, infatti, perde il diritto all'assegno di mantenimento conservando solo il diritto agli alimenti, laddove ne sussistano i presupposti. Inoltre il soggetto contro il quale è stato pronunciata una separazione per colpa perde i diritti successori nei confronti dell'ex coniuge, tuttavia  se godeva degli alimenti legali a carico del coniuge defunto avrà diritto ad un assegno vitalizio (in eguale misura) da porsi a carico dell'eredità.  Al contrario il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.

© 2016 Studio Legale AVV. ELISA CALDERARA - Corso Garibaldi, 130, 28021 Borgomanero (NO) - C.F. CLD LSE 77 E63 B019Q P. IVA 0203477003 - Tel. e fax 0322 844813 - - avvelisacalderara@pec.ordineavvocatinovara.it